Opportunità di lavoro . COME APRIRE UNA COOPERATIVA


 PERCHÉ SCEGLIERE LA FORMA COOPERATIVA?
□ La cooperativa è l’unica forma societaria in cui ogni socio può realmente fare l’imprenditore
perché concretamente ognuno partecipa alla gestione sociale. Si realizza così una palestra di
effettiva autoimprenditorialità.
□ Ognuno è imprenditore di se stesso ma, contestualmente, può contare sul gruppo: si
svilupperanno pertanto sia le abilità dell’imprenditore individuale, sia la capacità di lavorare in
staff.
□ Il capitale sociale non è molto elevato: questa forma societaria è quindi la più facilmente
realizzabile da parte di quei giovani che, con scarsi mezzi e scarsa esperienza, decidano di “mettersi
in proprio”.
□ Il rischio patrimoniale è limitato alla quota sottoscritta, ed è quindi estremamente ridotto.
□ La cooperativa consente grande flessibilità (sia in termini di rapporto di lavoro che in termini di
composizione della compagine sociale).
Per le società cooperative la normativa fiscale e contributiva consente alcune agevolazioni (che per
quanto negli ultimi anni ridimensionate, hanno ancora una certa rilevanza).
2) I PRINCIPI COOPERATIVI
Libera adesione
L’adesione ad una cooperativa è aperta a tutti coloro che possono utilizzarne i servizi e che possono
altresì contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Essa non può essere oggetto di alcuna
discriminazione. Tale principio però non pregiudica la possibilità, da parte della cooperativa, di
decidere sull’ammissione o meno, all’interno della compagine sociale, di un’aspirante socio. Una
decisione, questa, che avviene in forza di criteri legati a:
□ la tipologia di attività svolta dalla cooperativa;
□ la qualifica e le capacità professionali richieste in capo ai soci;
□ gli scopi della cooperativa (ad esempio: massima apertura per le cooperative di acquisto,
numero predeterminato per le cooperative di abitazione).
Amministrazione democratica
Le società cooperative sono organizzazioni democratiche: la loro gestione deve essere in capo alle
persone nominate secondo la procedura adottata dai soci, nei cui confronti sono responsabili.
Vige il principio “una testa un voto”, cioè tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di
partecipazione alle decisioni che interessano la società.
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Scopo mutualistico
La società cooperativa persegue uno scopo mutualistico consistente nel fornire beni, servizi od
occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul
mercato. Lo scopo mutualistico quindi si concretizza nello scambio di prestazioni tra i soci per il
tramite dell’impresa comune.
Si configura pertanto, nella cooperativa, una forma di “gestione di servizio”, così come richiesto
dagli associati che l’hanno creata, allo scopo di soddisfare bisogni omogenei.
Integrazione cooperativa
Per poter perseguire nel miglior modo possibile gli interessi dei soci e della collettività, ogni società
cooperativa collabora attivamente con le altre cooperative su scala locale e nazionale.
Distribuzione degli avanzi di gestione
Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione risultanti dall’attività sociale appartengono ai soci e
debbono essere ripartiti in modo da garantire il principio di parità di trattamento tra i soci, e
proporzionalmente alla partecipazione del socio all’attività della cooperativa.
Ciò si può ottenere attraverso la destinazione a:
□ sviluppo degli affari sociali;
□ creazione di servizi comuni;
□ ripartizione tra i soci proporzionalmente alle loro operazioni con la società.
3) LE VARIE FORME DI COOPERATIVA
Cooperative di produzione e lavoro
Sono le cooperative che nascono per garantire ai soci un lavoro stabile e giustamente remunerato
attraverso la produzione di un bene, la fornitura di un servizio o l'assunzione di lavori per conto
terzi.
Cooperative di consumo
Sono le cooperative costituite tra soci consumatori. Il prezzo più conveniente che queste
cooperative praticano è reso possibile dalla eliminazione della intermediazione, quindi con
l'avvicinamento fra produttori e consumatori.
Cooperative agricole
Sono le cooperative che svolgono prevalentemente attività legate all'agricoltura quali: la conduzione
dei terreni, la manipolazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli, la prestazione di
servizi, ed infine le più attuali attività di agricoltura biologica, agriturismo, forestazione ecc.
Cooperative di edilizia abitativa
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Si propongono la costruzione di alloggi da assegnare ai soci in proprietà o in affitto.
Cooperative di trasporto
Si propongono di provvedere al trasporto di cose e persone, carico e scarico delle merci, spedizioni
anche per conto terzi e sviluppano attività ausiliarie a queste .
Cooperative di pesca
Cooperative la cui attività è l’esercizio, in comune e con mezzi propri o conferiti alla cooperativa,
della pesca o attività ad essa affini.
Cooperative sociali
Sono disciplinate dalla legge 381/91 e si articolano in due diverse tipologie:
A) cooperative (sostanzialmente di lavoro) in cui i soci (professionalmente qualificati) realizzano
programmi ed interventi socio-assistenziali, sanitari ed educativi: sono queste le cosiddette
Cooperative sociali di Tipo A;
B) cooperative che mirano all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (invalidi,
tossicodipendenti, minori in età lavorativa, condannati ammessi a misure alternative alla detenzione,
ecc.): sono queste le cosiddette Cooperative sociali di Tipo B.
4) GLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI PER L’APERTURA
L’atto costitutivo
La società cooperativa deve costituirsi per atto pubblico con rogito notarile.
L’atto costitutivo deve indicare tutti gli elementi previsti nell’articolo 2521 del codice civile.
Deposito dell’atto notarile
L’atto costitutivo deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilità la sede sociale, a cura del notaio che lo ha ricevuto.
Effetti dell’iscrizione
Con l’iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.
Modificazioni dello statuto
Le deliberazioni che importano modificazioni dello statuto devono essere depositate e iscritte nel
registro per le imprese con la medesima procedura prevista per la costituzione.
Adempimenti successivi alla costituzione
□ richiesta, presso l’Ufficio delle Entrate competente, dell’attribuzione della Partita Iva;
□ iscrizione presso l’albo delle società cooperative presso la Camera di Commercio
territorialmente competente.
□ dichiarazione di inizio dell’attività al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
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□ solo per le cooperative sociali, richiesta dell’iscrizione presso l’albo regionale delle cooperative
sociali.
5) LE CARATTERISTICHE DELLA COOPERATIVA
A) I SOCI DELLA COOPERATIVA1:
Numero
Il numero minimo di soci per costituire una società cooperativa è di 3.
□ Da 3 a 8 soci la cooperativa è necessariamente disciplinata dalle norme previste per le società a
responsabilità limitata.
□ Con un numero uguale o superiore ai 9 soci la cooperativa può scegliere se essere disciplinata
dalle norme previste per le società a responsabilità limitata o da quelle previste per le società per
azioni.
□ Con un numero uguale o superiore ai 20 soci e contestualmente con un attivo dello stato
patrimoniale superiore a un milione di euro la cooperativa è necessariamente disciplinata dalle
norme previste per le società per azioni.
Variabilità dei soci
La variazione del numero dei soci, così come del capitale sociale, non importa alcuna modificazione
dell’atto costitutivo.
Ammissione di nuovi soci
L‘ammissione di nuovi soci è fatta con decisione degli amministratori su domanda dell’interessato.
La delibera di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Esclusione, recesso e morte del socio
Il rapporto sociale tra socio e cooperativa può venir meno attraverso:
□ l’esclusione, deliberata dagli amministratori nei casi previsti dallo statuto o dalla legge
all’articolo 2533 del codice civile.
□ il recesso, che può essere esercitato dal socio in presenza delle cause previste dallo statuto o
dall’articolo 2437 del codice civile.
□ la morte del socio, la cui fattispecie è disciplinata dall’articolo 2534 del codice civile.
1 Vedi anche l’approfondimento 1: Le varie tipologie di soci.
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Liquidazione
La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni hanno luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio e sulla base dei
criteri stabiliti nell'atto costitutivo.
Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente
sulla quota del medesimo.
B) IL CAPITALE SOCIALE:
Definizione di capitale sociale e sua variabilità
Il capitale sociale è la somma complessiva dei valori apportati dai soci nella società. Esso non è
determinato in un ammontare prestabilito ma, al contrario, è variabile.
Conferimenti
Se nell’atto costitutivo non è disposto diversamente i conferimenti devono essere effettuati in
denaro. Per i conferimenti di beni in natura o crediti si deve procedere a stima ai sensi dell’articolo
2343 del codice civile.
Quote e azioni
Il capitale sociale è diviso in quote o azioni: cioè in parti numeriche astratte di uguale valore
nominale (naturalmente il capitale sociale può essere diviso in azioni solo nelle cooperative che
sono disciplinate dalle norme previste per le società per azioni).
In caso di azioni lo statuto della cooperativa può escludere l’emissione del titolo azionario.
Limiti della partecipazione al capitale sociale
□ Il valore minimo di una quota o azione non può essere inferiore a 25 €;
□ il valore massimo di una singola azione non può essere superiore a 500 €;
□ il valore massimo della partecipazione (rappresentata da quote o da azioni) del singolo socio non
può essere superiore a 100.000 €.
Trasferimenti delle quote o delle azioni
L’acquisto o il rimborso di quote o azioni da parte della società cooperativa stessa può essere
autorizzato dall’atto costitutivo.
Le quote o azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con efficacia nei confronti della
società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
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C) GLI ORGANI SOCIALI:
C.1) L’ASSEMBLEA
L’assemblea è la riunione dei soci convocati nei termini, con le formalità e modalità di legge e dello
statuto, per deliberare sugli affari sociali.
Diritto di voto del socio in assemblea
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro
dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle
azioni possedute
Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque,
in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle
rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia
attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico, nel rispetto dei limiti previsti
dall’art. 2538, quarto comma, del codice civile.
Rappresentanza in assemblea
Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare
sino ad un massimo di dieci soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai
parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
Funzioni dell’assemblea
L’assemblea ordinaria:
□ approva il bilancio;
□ nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e,
quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
□ determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
□ delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
□ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle
autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori,
ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
□ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione
e sui poteri dei liquidatori, sull’approvazione dei regolamenti sociali e su ogni altra materia
espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
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Deliberazioni
Le deliberazioni valide vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Possono essere
impugnate da amministratori, sindaci, soci assenti o dissenzienti, se rese non in conformità di legge
o dello statuto, davanti al tribunale della circoscrizione dove ha la sede la cooperativa, il quale può
sospendere la deliberazione. Sono nulle le deliberazioni il cui oggetto è illecito o impossibile.
C.2) GLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori costituiscono l’organo esecutivo della società della quale gestiscono l’attività in
conformità delle leggi, dello statuto, e delle deliberazioni assembleari.
Consiglio di amministrazione e amministratore unico
Quando l’amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di
amministrazione. Altrimenti l’amministrazione è demandata ad un amministratore unico.
Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sarà quello determinato dall’atto
costitutivo o dall’assemblea all’atto di nomina degli amministratori.
Gli amministratori possono essere soci o non soci, ma la maggioranza di loro dovrà essere formata
da soci cooperatori, ovvero dalle persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (e quindi
anche l’eventuale amministratore unico dovrà essere socio).
Presidente, comitato esecutivo, singoli delegati
Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i
lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano
fornite a tutti i consiglieri.
Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo
composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio
della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti
nella delega.
Cause di ineleggibilità e decadenza
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,
l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Nomina, revoca e cessazione degli amministratori
Fatta eccezione per i primi che sono nominati nell’atto costitutivo, la nomina degli amministratori è
fatta dall’assemblea, la quale ne stabilisce altresì il compenso.
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Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto
costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa.
La rinunzia alla carica di amministratore deve essere comunicata agli amministratori e al presidente
del collegio sindacale e ha efficacia immediata. La cessazione degli amministratori per scadenza del
termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
Poteri di rappresentanza2
L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano
nell’oggetto sociale salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura. Nel caso i
poteri di rappresentanza spettino a più amministratori, tali poteri potranno essere esercitati in
maniera congiunta o disgiunta.
Cooperative disciplinate dalle norme previste per le società a responsabilità limitata (s.r.l.)
Nelle cooperative disciplinate dalle norme per le s.r.l. ogni socio che non partecipa
all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari
sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti
relativi all'amministrazione.
In queste cooperative, inoltre, l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promuovibile da
ciascun socio.
C.3) IL COLLEGIO SINDACALE3
Obbligo del collegio sindacale
La legge prevede l’obbligo di nominare l’organo di controllo quando:
a) il capitale sociale di almeno 120.000 €.
b) Se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei tre limiti seguenti:
□ totale dell’attivo dello stato patrimoniale almeno 3.125.000 €;
□ ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori al 6.250.000 €;
□ 50 o più dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
c) Se la società cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi.
2 Vedi anche l’approfondimento 2: La responsabilità degli amministratori.
3 Vedi anche l’approfondimento 3: Composizione e funzioni del collegio sindacale, il collegio arbitrale, la vigilanza e la
revisione.
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6) PRINCIPALI AGEVOLAZIONI FISCALI E NON FISCALI PER LA COOPERAZIONE4
Imposte dirette
Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società la somma
pari al 30 % dell’utile di esercizio, obbligatoriamente accantonata a riserva indivisibile.
Inoltre, nelle cooperative di produzione e lavoro e in quelle agricole e della piccola pesca, anche
l’utile che residua dalla riserva legale di cui sopra, accantonato anch’esso a riserva indivisibile, a
condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirlo tra i soci sia durante la vita della cooperativa
che in fase di liquidazione, può essere soggetto ad una tassazione di favore.
Risparmio sociale
Le cooperative possono raccogliere risparmio tra i soci entro determinati limiti (limiti della entità
massima della raccolta in relazione al patrimonio netto, limiti per ogni singolo deposito, e limiti
nella remunerazione). Sugli interessi corrisposti a soci persone fisiche devono operare una ritenuta
del 12,5% a titolo di imposta.
Aumento gratuito del capitale sociale
La legge 59/1992 prevede che le cooperative e i loro consorzi possano destinare una quota di utili
ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. Tale rivalutazione, che può essere
disposta nei limiti degli indici ISTAT, non è soggetta ad imposte fino alla data del rimborso. In
sostanza sono somme accantonate in sospensione d'imposta. All'atto del rimborso tali importi
scontano una ritenuta del 12,5 % a titolo di imposta.
In particolare per le cooperative di produzione e lavoro
Le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle
società in modo assoluto a condizione che il rapporto tra il costo delle retribuzioni effettivamente
corrisposte ai soci sia superiore al 50% di tutti gli altri costi, non considerando nel conteggio le
materie prime e sussidiarie; se tale rapporto, invece, è compreso tra il 25% ed il 50% l'aliquota è
ridotta della metà.
Ristorni
Il ristorno rappresenta la tipica voce con cui si misura il vantaggio mutualistico derivante dallo
scambio economico tra socio e cooperativa.
I criteri di ripartizione dei ristorni ai soci sono determinati dall'atto costitutivo, proporzionalmente
alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. La cooperativa può decidere la ripartizione dei
ristorni a ciascun socio, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con
l'emissione di nuove azioni o di altri strumenti finanziari.
4 Vedi anche l’approfondimento 4: Agevolazioni riconosciute alle cooperative sociali.
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Per quanto riguarda specificamente le cooperative di produzione e lavoro, ai sensi dell’articolo 3
della legge 142/2001 possono essere erogati, in misura non superiore al 30 % dei trattamenti
retributivi complessivi, trattamenti economici ulteriori rispetto a quello retributivo, mediante:
 integrazione delle retribuzioni;
 aumento gratuito del capitale sociale;
 distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.
Si rilevi come tali somme, nella determinazione del reddito ai fini fiscali, siano ammesse in
deduzione.
In particolare per le cooperative agricole e della piccola pesca
Sono esenti dall’imposta sul reddito delle società i redditi delle cooperative agricole, e loro
consorzi, conseguiti mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto
dai terreni dei soci, nonché dalla manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.
Analogamente sono esenti dalla stessa imposta sul reddito le cooperative di “piccola pesca”.
7) LE COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE
L’art. 223-duodecies, sesto comma, dispone che le disposizioni fiscali di carattere agevolativo,
previste dalle leggi speciali, si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.
Ai sensi dell’art. 2513 del cod. civ. sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del
tipo di scambio mutualistico, quelle che:
□ svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o
servizi;
□ si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative
dei soci;
□ si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o
servizi da parte dei soci.
Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale
depositano annualmente i propri bilanci.
I requisiti di non lucratività
Le cooperative a mutualità prevalente, nei propri statuti, devono prevedere:
□ il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
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□ il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in
misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
□ il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
□ l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale,
dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Deroghe ai criteri generali
Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono
considerate cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dal calcolo dei parametri sopra
citati di cui all’art. 2513 c.c.
Inoltre, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come
definito dallo stesso articolo 2513 c.c., in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui le
cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e
alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso
di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.
8) LA GESTIONE E IL RAPPORTO DI LAVORO
Rapporto sociale e rapporto di lavoro
In forza della legge 142/2001, nel caso in cui in una cooperativa lo scambio mutualistico si
concretizzi nello svolgimento da parte del socio di una attività di lavoro, in capo al socio stesso,
oltre ad un primo rapporto di tipo associativo, ed in collegamento con esso, si attiva un secondo
rapporto (di lavoro) che può essere alternativamente di tipo subordinato, parasubordinato o
autonomo, e che resta disciplinato dalla normativa generale sia a livello legislativo che a livello di
contrattazione collettiva.
In forza della prevalenza del rapporto associativo rispetto a quello di lavoro, in caso di controversie
inerenti il rapporto di lavoro, la giurisdizione del giudice ordinario (propria delle controversie
inerenti il rapporto sociale) prevale (assorbendola) sulla giurisdizione del giudice del lavoro
(solitamente competente per controversie relative a rapporti di lavoro).
Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore in cooperativa
Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio
1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare,
col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in
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materia di sicurezza e igiene del lavoro. Ai soci lavoratori con rapporti diversi da quello
subordinato, si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e
quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità
della prestazione lavorativa.
Trattamento economico del socio lavoratore
Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico
complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai
minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o
della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di
contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in
forma di lavoro autonomo.
Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva,
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al
30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi, mediante integrazioni delle retribuzioni
medesime o mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.
Disciplina regolamentare
Le cooperative devono definire, in un regolamento interno approvato dall’assemblea, la tipologia e
la disciplina dei rapporti di lavoro intercorrenti tra società e soci lavoratori.
Il suddetto regolamento deve essere depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro in cui ha
sede la cooperativa.
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Approfondimento 1: Le varie tipologie di soci.
A titolo esemplificativo si possono individuare le seguenti categorie di soci:
□ I soci possono essere soci cooperatori, i quali partecipano attivamente allo scambio mutualistico.
□ I soci possono essere, altresì, soci sovventori (categoria disciplinata dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59) i cui
conferimenti sono finalizzati alla costituzione di fondi per lo sviluppo della cooperativa.
□ Nelle cooperative di produzione e lavoro sono poi individuabili i soci lavoratori, il cui scambio mutualistico nei
confronti della società cooperativa consiste in prestazione di un’attività lavorativa, e la cui categoria è regolata dalla
legge 142/2001.
□ Nelle cooperative sociali sono individuabili, inoltre, i soci volontari (di cui all’articolo 2 della legge 381/91 sulle
cooperative sociali) i quali prestano la loro attività gratuitamente (possono, quindi, percepire solo un rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate), il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci
della cooperativa, e la cui attività potrà essere solo complementare, e non sostitutiva, rispetto a quella posta in essere da
operatori professionalmente qualificati.
□ I soci fruitori, infine, sono i soci che beneficiano del servizio, o della prestazione, erogati dalla società cooperativa,
servizio o prestazione in cui si sostanzia lo scambio mutualistico.
Approfondimento 2: La responsabilità degli amministratori
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società per i danni
derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di
funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
Gli amministratori possono essere riconosciuti responsabili anche verso i creditori sociali, quando, in violazione dei
doveri inerenti al proprio incarico, abbiano contribuito a creare una lesione del patrimonio della cooperativa, tale da
porre in serio pericolo la garanzia patrimoniale dei terzi.
Azione sociale di responsabilità
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, o dai soci che
rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore
al terzo.
L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche se la società è in liquidazione.
L’azione davanti al tribunale
Se vi e' fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella
gestione, tali da arrecare danno alla società, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale, possono denunziare i
fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.
Approfondimento 3: Collegio sindacale, Collegio arbitrale, Vigilanza e revisione.
Composizione del collegio e requisiti dei sindaci
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi (soci o non soci), eletti dall’assemblea, la quale ne
stabilisce altresì il compenso. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli
iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo,
in materie economiche o giuridiche. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
Poteri e doveri dei sindaci
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla
società e sul suo concreto funzionamento.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate,
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Cause di ineleggibilità e di decadenza
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
□ l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
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□ il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il
coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società
che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
□ coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle
sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione
d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
Il controllo contabile
Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della giustizia.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del
bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio
sindacale è costituito interamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
IL COLLEGIO ARBITRALE
Clausola arbitrale
Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possono,
mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie
insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa.
Composizione del collegio arbitrale
La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il
potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla cooperativa. Ove il soggetto designato non provveda, la
nomina è effettuata dal presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.
VIGILANZA E REVISIONE
Scopo della vigilanza
Le cooperative sono regolate da un regime di vigilanza e di controllo, speciale rispetto alle altre forme di società.
Tale regime di controlli, applicabile alle società cooperative, è voluto dalla legge in forza della loro funzione sociale
(riconosciuta anche dall’articolo 45 della Costituzione), e della necessità di un controllo tecnico sulla impostazione
delle attività gestionali, tenuto conto degli incentivi e delle agevolazioni cui possono godere le cooperative a mutualità
prevalente.
Gli organi di vigilanza
Le autorità chiamate a far valere tale regime di controlli e vigilanza sono:
□ il Ministero delle Attività Produttive.
□ Per le cooperative ad esse associate, le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo (cosiddette Centrali cooperative).
I soggetti incaricati
La revisione spetta ai revisori incaricati dalle stesse Associazioni di rappresentanza per le cooperative a queste aderenti,
o in caso di cooperative non associate ad alcuna delle suddette Associazioni, a quelli incaricati dal Ministero delle
Attività Produttive.
L’oggetto della revisione
La revisione è finalizzata a:
a)fornire agli organi di direzione e di amministrazione suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di
democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
b)accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica, verificando
l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con la
cooperativa, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro della cooperativa, nei limiti previsti dalla
legislazione vigente, e la legittimazione della cooperativa a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra
natura.
c)accertare altresì la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle
relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché ove prevista, della certificazione del
bilancio.
d)verificare infine l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001, e
accertare la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento
stesso5.
I provvedimenti dell’autorità di vigilanza
5 L’ispezione straordinaria è disposta dal Ministero delle Attività Produttive per mezzo di propri funzionari, sulla base di accertamenti programmati
o di particolari esigenze rilevate in sede di revisione, o comunque ogni qual volta se ne ravvisi l’opportunità.
CCIAA Padova – Seminario “Come avviare una cooperativa”
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Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, i
seguenti provvedimenti:
a) diffida ai sensi dell’articolo 2545 sexiesdecies c.c.;
b) cancellazione dall'albo delle cooperative;
c) gestione commissariale;
d) scioglimento per atto dell'autorità;
e) sostituzione dei liquidatori;
f) liquidazione coatta amministrativa.
Approfondimento 4: agevolazioni riconosciute alle cooperative sociali
Diverse sono le norme agevolative applicabili alle cooperative sociali, tra queste si possono ricordare le seguenti:
Iva. Sono esenti da Iva le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare, in comunità e simili, in favore di
anziani, inabili adulti, di tossicodipendenti, di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti
in situazione di disadattamento e di devianza. Occorre tuttavia ricordare che è possibile, nel caso tale regime risulti
essere più conveniente, assoggettare le sopra citate prestazione all'aliquota Iva del 4%: in pratica vige il regime di più
favore.
Imposta di bollo. Esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze, contratti, estratti, certificazioni,
dichiarazioni, e attestazioni, posti in essere o richiesti da cooperative sociali.
Imposta ipotecaria e catastale. Non soggezione all’imposta ipotecaria e all’imposta catastale delle formalità relative ai
trasferimenti a titolo gratuito a favore di cooperative sociali.
Concessione governativa. L’esenzione dalla tassa di concessione governativa per gli atti e i provvedimenti concernenti
le cooperative sociali.
Contribuzione. Azzeramento delle aliquote contributive per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale,
relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo sono finalizzate le
attività svolte dalle cooperative sociali di tipo B.
Onlus. Le cooperative sociali sono altresì rientranti, di diritto, nella categoria delle “organizzazioni non lucrative di
utilità sociale” (Onlus) e di conseguenze possono fruire delle altre agevolazioni riconosciute specificamente a tali enti.
LE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE
Costituzione
L’art. 45 così recita: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità
prevalente e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e
ne assicura, con gli appositi controlli, il carattere e le finalità”.
Codice civile
Il codice civile vigente prevede la disciplina delle società cooperative nel Libro V , Titolo VI (“Delle imprese
cooperative e delle mutue assicuratrici”), negli articoli che vanno dal 2511 al 2548, così come riformati dal D. Lgs. 17
gennaio 2003, n. 6 recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative.
L’articolo 2519 dispone che alle società cooperative, per quanto non previsto dal suddetto Libro V, Titolo VI, si
applicano in quanto compatibili le norme previste direttamente per le società per azioni. Inoltre, lo stesso articolo di
seguito statuisce che l’atto costitutivo di una società cooperativa può prevedere che trovino applicazione in quanto
compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata nelle cooperative:
□ con un numero di soci cooperatori inferiore a venti;
□ ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro.
D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577
Integra la disciplina codicistica delle cooperative per quanto concerne principalmente: il regime delle iscrizioni ad albi e
registri, la vigilanza, i cosiddetti requisiti mutualistici e le regole da applicare alle strutture consortili.
Legge 31 ottobre 1992, n. 59
Mira a facilitare la patrimonializzazione della cooperativa. A tal fine istituisce la figura del "socio sovventore",
introduce e regolamenta le "azioni di partecipazione cooperativa", consente la rivalutazione, a copertura del
deprezzamento dovuto all’inflazione, delle quote o azioni possedute dai soci ordinari, consente il rimborso al socio
uscente del "sovrapprezzo" eventualmente versato al momento dell’ingresso in cooperativa.
La legge istituisce altresì i Fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai quali vanno destinati il 3%
degli utili annui realizzati dalle cooperative, il patrimonio residuo delle cooperative disciolte e eventuali versamenti di
terzi (soggetti privati o pubblici).
Legge 3 aprile 2001, n. 142
La legge, applicabile alle cooperative in cui lo scambio mutualistico si concretizza nello svolgimento da parte del socio
di una attività di lavoro, dispone che in capo al socio stesso, si individui oltre ad un primo rapporto, di tipo associativo,
ed in collegamento con esso, anche un secondo rapporto di lavoro che può essere, alternativamente di tipo subordinato,
parasubordinato o autonomo, e che resta disciplinato dall’ordinamento, sia a livello legislativo che a livello di
CCIAA Padova – Seminario “Come avviare una cooperativa”
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contrattazione collettiva. La stessa legge va a determinare i diritti individuali e collettivi del socio lavoratore in
cooperativa, e i criteri per la determinazione del trattamento economico a lui riconosciuto.
Legge 8 novembre 1991, n. 381
La legge va definire la categoria giuridica di cooperativa sociale e a fornire l’impianto normativo di base per il settore
della cooperazione sociale
Ai sensi dell’art. 1 della legge 381/91 le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (“cooperative sociali di tipo A”);
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate (“cooperative sociali di tipo B”).