sabato 26 marzo 2011

Banche/ Antitrust di nuovo in campo,faro su costi sportello-punto


Avviata indagine sulle commissioni. Plauso da Pd e consumatori

L'Antitrust scende di nuovo in campo in difesa dei clienti delle banche. Dopo settimane di polemiche per le nuove commissioni sul prelievo di contante allo sportello, l'Authority ha avviato un'indagine sui costi applicati alla clientela, "per verificare le tipologie, l'entità e la dinamica dei prezzi dei conti correnti e dei servizi di incasso e pagamento, anche alla luce delle numerose segnalazioni ricevute dai consumatori". Una nuova inchiesta sulle banche, quattro anni dopo quella chiusa nel 2007, accolta positivamente dal Pd e dai consumatori, che hanno duramente contestato la "tassa sul contante". L'Antitrust esaminerà quindi l'introduzione o l'aumento delle commissioni su alcuni servizi: il prelievo di contante allo sportello e il prelievo bancomat, i pagamenti allo sportello e i bonifici (compresi quelli online). Commissioni per cui in alcuni casi l'Autorità aveva chiesto la riduzione o l'azzeramento. L'obiettivo è capire "come mai, nonostante un assetto del sistema bancario profondamente modificato che avrebbe dovuto innescare una forte spinta concorrenziale, il livello dei prezzi dei servizi e le criticità in termini di trasparenza continuino a segnalare un confronto competitivo tra le banche ancora debole". L'indagine inoltre "analizzerà e verificherà anche le difficoltà alla chiusura e trasferimento del conto corrente da una banca all'altra, con connessi costi diretti e spesso indiretti richiesti e i vari ostacoli alla portabilità-surroga dei mutui, denunciati dai cittadini". Soddisfatti il Pd e le associazioni dei consumatori. "È una buona notizia - sostiene il Partito democratico - e ci auguriamo che l'indagine sia conclusa in tempi rapidi". I conti correnti, accusano poi Adusbef e Federconsumatori, "sono ancora i più cari d'Europa e questo rende ancora più inaccettabili le ulteriori aggiunte previste dalla cosiddetta tassa sul contante". Se saranno poi accertati i comportamenti scorretti, aggiunge il Codacons, bisogna arrivare "a una maxi-sanzione nei confronti delle banche e alla cancellazione dei balzelli vessatori".

giovedì 24 marzo 2011

FARE CHIAREZZA SULL' OPERATO DELL' ITALIA IN LIBIA

Interrogazione a risposta orale:
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il 18 marzo 2011 le commissioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato hanno approvato una risoluzione che, valutata positivamente la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite numero 1973 del 17 marzo 2011, impegna il Governo Ad adottare ogni iniziativa necessaria per assicurare che l'Italia partecipi attivamente con gli altri Paesi disponibili, ovvero nell'ambito delle organizzazioni internazionali di cui il Paese è parte, alla piena attuazione della risoluzione 1973 ai fini della protezione dei civili e delle aree popolate sotto pericolo di attacco, ivi compresa la concessione in uso di basi sul territorio nazionale, nonché a tenere costantemente informato il Parlamento;
l'Italia ha ufficialmente notificato al segretario generale dell'Onu e alla Lega Araba la sua adesione alla coalizione internazionale per dare seguito alla risoluzione;
il Ministro della difesa ha quindi affermato che l'Italia ha reso disponibili per l'operazione 8 velivoli: 4 F-16 e 4 Tornado ECR, altamente specializzati nella guerra elettronica e in grado di neutralizzare radar;
il 20 marzo, fra le ore 20.00 e le 22.20, una prima missione italiana è stata condotta da 4 Tornado ECR e da 2 Tornado Tanker idonei al loro rifornimento in volo, tutti partiti dalla base di Trapani Birgi;
la sera stessa una nota dello Stato Maggiore della Difesa riferiva: «I caccia ECR hanno portato a termine la loro missione di soppressione delle difese aeree presenti sul territorio libico, che viene condotta mediante l'impiego di missili aria-superficie AGM-88 HARM»;
da parte sua, il comandante del 37o Stormo e della base, colonnello Mauro Gabetta, dichiarava: «L'operazione condotta dai nostri velivoli è stata un'operazione di soppressione delle difese aeree avversarie ed è stata condotta positivamente. Gli obiettivi sono stati raggiunti e i nostri ragazzi sono tornati a casa»;

il giorno dopo, il maggiore Nicola Scolari, pilota di uno dei Tornado ECR impiegati, ha invece spiegato in un'intervista televisiva - apparentemente non autorizzata dai suoi superiori: «Nella missione condotta in Libia abbiamo solo pattugliato la zona nei pressi di Bengasi ma non abbiamo ritenuto di lanciare i missili contro i radar»;
in una dichiarazione, il Ministro della difesa ha quindi precisato che le affermazioni del maggiore Scolari «rispondono a verità», ma aggiungendo di aver dato disposizione che «notizie di questo genere rimangano in futuro riservate;
il maggiore Scolari è stato subito esonerato dalla missione e rimandato allo stormo di appartenenza, il 50o di base a Piacenza, mentre la base di Trapani veniva chiusa per circa un'ora ai giornalisti;
nella stessa giornata del 21 marzo 2011, nel corso di una conferenza stampa a Torino, il presidente del Consiglio dichiarava testualmente: «I nostri aerei non hanno sparato e non spareranno»;
tutto questo sembra indicare scarsa chiarezza sulle modalità operative e sugli stessi obiettivi della missione;
il Governo italiano ha richiesto che le operazioni siano poste al più presto sotto il coordinamento della NATO;
il 21 marzo il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, che hanno assicurato inizialmente il coordinamento delle operazioni militari, ha dichiarato di attendersi che tale coordinamento passi entro alcuni giorni a una coalizione guidata o dalla NATO o da Francia e Regno Unito -:
quali siano le regole di ingaggio, ovvero le direttive diramate dalle competenti autorità militari, che specificano le circostanze e i limiti entro cui le forze armate italiane possano colpire obiettivi o iniziare un combattimento nell'ambito dell'impiego in attuazione della Risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza;
in caso di operazioni che prevedano l'impiego di velivoli in assetto da combattimento IDS/ECR quali siano le disposizioni impartite e quali le procedure per l'eventuale rilascio di carichi bellici non impiegati, quali le aree designate e quali siano le modalità di recupero -:
se il Ministro intenda disporre la tenuta di regolari conferenze stampa da parte di portavoce ufficiali dello Stato maggiore della Difesa che, al termine di missioni non di routine, spieghino, analogamente a quanto avviene da parte di altri comandi alleati, quali obiettivi siano stati di volta in volta effettivamente perseguiti e raggiunti;
quale sia la posizione del Governo nel caso in cui venga formalizzata la richiesta da parte di Stati che partecipano alla coalizione di assegnare il coordinamento delle operazioni alla Francia e al Regno Unito e tale ipotesi finisca col prevalere su quella dell'assegnazione del coordinamento alla NATO;
quando il Governo intenda presentare un disegno di legge o emanare un decreto-legge contenente la previsione dei costi e la copertura finanziaria della missione.
(3-01542)

mercoledì 23 marzo 2011

LA NUOVA CONCILIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA

COS'E' LA CONCILIAZIONE
In termini generali, la conciliazione e' il procedimento attraverso il quale due parti in contrasto raggiungono un accordo "amichevole" con l'aiuto di un terzo.

Se l'accordo arriva nel corso di una causa e il terzo e' quindi il giudice adito, la conciliazione si dice "giudiziale" altrimenti e' detta "stragiudiziale", se ottenuta al di fuori del giudizio. In questo caso il terzo puo' essere un giudice (si vedano per esempio le conciliazioni svolte presso il giudice di pace) oppure un altro soggetto, anche un professionista, detto "mediatore" o "conciliatore".

I principi della conciliazione sono 
l'indipendenza: il terzo deve essere in posizione imparziale rispetto all'argomento discusso;
la trasparenza: le parti devono conoscere i limiti di competenza del terzo, le caratteristiche del procedimento, i suoi costi, etc.etc.
il contraddittorio: le parti devono poter esprimere tutte le proprie ragioni e presentare dichiarazioni di esperti esterni.
la legalita': il consumatore non deve essere privato delle garanzie assicurategli dalla legge;
l'efficacia: il consumatore deve poter agire da solo (senza avvocato), i costi devono essere ridotti e la durata breve, il terzo deve attivarsi per il raggiungimento dell'accordo;
liberta': la decisione proposta dal terzo e' vincolante solo se accettata da ambo le parti;
rappresentanza: le parti hanno diritto di essere rappresentate da altro soggetto, in qualunque fase della procedura.

Nella normativa italiana la conciliazione e' presente da anni, nata come conciliazione giudiziale (conclusa in corso di causa su proposta del giudice) e poi sviluppatasi in ambito stragiudiziale con il giudice conciliatore (oggi il giudice di pace) e gli organismi esterni (anche privati) di conciliazione, come le camere di commercio e il Co.re.com (organi dell'Autorita' garante per le telecomunicazioni).
In particolare il d.lgs. 5/2003, ora in parte abrogato, disciplinava le conciliazioni in ambito societario ed istituiva un registro dei mediatori presso il Ministero della giustizia, lo stesso registro che viene ora implementato dalla nuova figura dei mediatori civili.

Gia' dal Marzo 2010 le disposizioni che regolano le conciliazioni sono state riformate ed uniformate, nel rispetto dei dettami europei, dal D.lgs.28/2010 e successivo decreto attuativo (DM 18/10/2010 del Ministero di Giustizia).

Non solo. Dal 21/3/2011 (termine confermato nonostante diverse polemiche e un ricorso al TAR del Lazio) la nuova conciliazione, fin'ora facoltativa, diventa in molti ambiti un passaggio obbligatorio prima dell'eventuale causa civile. 
Una precisazione.....
L'utilizzo del termine conciliazione e' in realta' improprio, perche' riferito unicamente alla conclusione positiva del confronto "amichevole" tra le parti, con il raggiungimento di un accordo risolutivo della controversia. Tutta l'attivita' di confronto e discussione e' invece detta "mediazione".
La mediazione, secondo la nuova definizione di legge del d.lgs.28/2010, e' l'"attivita' svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole nella composizione della controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa".

LA NOVITA' DAL 21 MARZO 2011

A partire dal 21/3/2011 chi intendesse andare in causa per controversie in determinati ambiti civili deve prima tentare una mediazione.Gli ambiti sono:
- controversie inerenti i diritti reali (proprieta', usufrutto, etc);
- controversie inerenti la divisione;
- controversie inerenti le successioni ereditarie;
- controversie inerenti i patti di famiglia;
- controversie inerenti la locazione e l'affitto di aziende;
- controversie inerenti il comodato;
- controversie inerenti la responsabilita' medica;
- controversie inerenti la responsabilita' da diffamazione con mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicita'';
- controversie inerenti i contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Per le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (incidenti stradali) la mediazione rimane invece facoltativa, essendo stata prorogata l'obbligatorieta' al marzo 2012.

L'obbligo di mediazione non si applica, in generale, ai procedimenti che hanno carattere di urgenza, fino al momento in cui inizia il giudizio di merito. 
In particolare:
- ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione (opposizione a decreto ingiuntivo), fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
- ai procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito (successivo all'emanazione dell'ordinanza da parte del giudice);
- ai procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti del giudice, ovvero prima che inizi il giudizio di merito;
- ai procedimenti di opposizione all'esecuzione forzata (opposizione a fermo amministrativo, a pignoramento, etc.);
- ai procedimenti in camera di consiglio;
- alle azioni civili esercitate nei processi penali;
- alle azioni inibitorie delle clausole vessatorie e alle azioni delle associazioni di consumatori;
- alle cause collettive disciplinate dall'art.140 bis del codice del consumo. Per queste, in ogni caso, l'eventuale accordo conciliativo che intervenga dopo la scadenza per l'adesione vale nei confronti di tutti gli aderenti che vi abbiano consentito.

La mediazione inoltre non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari (per esempio il rimborso anticipato, la cosiddetta "provvisionale" , per il danneggiato da incidente stradale che si trovi in stato di bisogno).

Se riguardo alla controversia e' stato dato mandato di rappresentanza ad un avvocato, questi deve informare l'assistito riguardo l'obbligatorieta' o la facolta' (a seconda della materia) della mediazione. L'informazione deve essere data per iscritto, in modo chiaro, e il documento informativo deve essere sottoscritto dall'assistito e allegato agli atti introduttivi della causa. Se l'avvocato non ottempera a questo obbligo il contratto con l'assistito e' annullabile.

Ricordiamo, in ogni caso, che per accedere alle mediazioni NON e' obbligatorio essere assistiti da un legale. 

A CHI RIVOLGERSI
Che la conciliazione sia obbligatoria o meno, gli organismi a cui e' possibile rivolgersi sono quelli riconosciuti -previa verifica del possesso di determinati requisiti- dal Ministero della Giustizia e da questo inseriti in un registro.

Gli organismi sono sia pubblici (come le camere di commercio e gli ordini professionali, di avvocati, commercialisti, etc.) sia privati, formati autonomamente da gruppi di professionisti.

Da precisare che tutti gli organismi che gia' erano presenti nel registro in forza al DM 222/2003 si considerano iscritti di diritto, con verifica da parte del Ministero del possesso dei requisiti.

Ogni organismo deve dotarsi di un regolamento che fissa le modalita' di svolgimento delle mediazioni e il luogo dove esse si debbono tenere (luogo che puo' essere cambiato su accordo di tutte le parti coinvolte). Tra le modalita' di svolgimento della mediazione puo' esserci anche quella telematica, ma essa non deve essere l'unica possibile. Deve inoltre essere garantito l'accesso a tutti gli atti del procedimento di mediazione.

Il regolamento puo' inoltre prevedere che la mediazione sia limitata a specifiche materie, chiaramente individuate. Se il regolamento non dice niente al riguardo, si presume che l'organismo sia in grado di svolgere mediazioni in ogni ambito.

Per quanto riguarda le camere di commercio, da sempre punto di riferimento per le conciliazioni che coinvolgono il consumatore, le mediazioni possono essere svolte su tutti gli ambiti che prevedono l'obbligatorieta' e su molti altri che comprendono, oltre a quelli tipici legati al consumo (bollette, assicurazioni, problemi con commercianti e/o con contratti di acquisto, etc.), i patti di famiglia e l'ambito civile e commerciale.

Per controversie in ambito bancario e di investimento finanziario la "scelta" e' forzata, 
perche' la legge prevede che la mediazione venga svolta da organismi particolari, l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che gia' da tempo opera in tal senso nell'ambito delle operazioni e servizi bancari e finanziari (conti correnti, finanziamenti, mutui, etc.), e la CONSOB, che ha all'uopo istituito un servizio di mediazione nell'ambito degli investimenti finanziari e della gestione del risparmio.
Per approfondimenti sulle mediazioni presso la CONSOB si veda QUI
Per approfondimenti sulle mediazioni presso l'ABF- Arbitro Bancario Finanziario si veda QUI

La lista completa degli organismi a cui ci si puo' rivolgere e' consultabile QUI

PROCEDURA 
Le mediazioni davanti alla CONSOB e all'Arbitro Finanziario sono regolamentate da leggi e regolamenti specifici (vedi i link suddetti).

Per tutte le altre forme di mediazione la disciplina e' quella fissata dal d.lgs.28/2010 che rimanda ai regolamenti dei singoli organismi di mediazione, con alcuni punti comuni.

Deve essere presentata un'istanza contenente l'organismo a cui ci si rivolge, l'identificazione delle parti e la descrizione dell'oggetto con le ragioni della pretesa.

L'ente a cui ci si rivolge designa un mediatore e fissa un primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda.
Il procedimento si svolge in modo informale presso la sede dell'ente o presso il luogo fissato dall'ente con proprio regolamento.
Il mediatore cerca di far raggiungere un accordo "amichevole" tra le parti.
Se necessario vengono coinvolti altri mediatori e/o vengono richieste perizie ad esperti tecnici, i cui compensi devono essere previsti dai regolamenti dell'ente.

Se una delle parti non si presenta -senza giustificato motivo- la mediazione fallisce, ma tale comportamento puo' pesare a suo sfavore davanti al giudice a cui sara' affidata l'eventuale successiva causa.

Il procedimento di mediazione non puo' durare piu' di quattro mesi, calcolati dal deposito della domanda o dalla scadenza dettata dal giudice. Il termine non e' soggetto alla sospensione feriale che riguarda gli organi giudiziari, attualmente dal 1/8 al 15/9 di ogni anno.

In qualunque momento le parti possono richiedere al mediatore di redigere per iscritto una proposta di conciliazione, che puo' essere accettata o rifiutata rispondendo per iscritto entro 7 giorni. La mancata risposta equivale ad un rifiuto.

Se viene raggiunto un accordo, o se viene accettata la proposta di conciliazione, il mediatore redige un verbale che deve essere firmato dalle parti. Le firme sono autenticate dal mediatore, a parte i casi in cui sia coinvolto un atto soggetto a trascrizione (contratti di compravendita, di affitto, di trasferimento di diritti reali su beni immobili, etc.), per i quali e' necessaria l'autentica di un pubblico ufficiale.

L'accordo raggiunto puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso del danno (a fronte di violazioni, ritardi o inadempienze contrattuali).

Il verbale di accordo e' omologato con decreto del Presidente del Tribunale della zona ove ha sede l'ente mediatore, e costituisce titolo esecutivo per tutte le azioni di espropriazione forzata previste dalla legge (precetto, ipoteca seguita da pignoramento, etc.).


Se invece l'accordo non viene raggiunto il mediatore puo', se non l'ha gia' fatto, formulare di propria iniziativa una proposta di conciliazione. Se anche questa proposta non viene accettata nei successivi 7 giorni, la mediazione puo' dirsi fallita.

Anche nel caso in cui la mediazione fallisca, il mediatore redige un verbale sottoscritto dalle parti, dove viene dato atto dell'eventuale mancata partecipazione di una delle parti.

COSTI
Il compenso dovuto dagli utenti per la fruizione del servizio di mediazione e' detto "indennita'" ed e' dovuto da ambedue le parti coinvolte.
L'indennita' e' composta dalle spese di avvio del procedimento e dalle spese di mediazione.

Per l'avvio del procedimento e' dovuta la somma di 40 euro da versare al momento del deposito della domanda di mediazione. La parte chiamata in mediazione effettua il versamento nel momento in cui aderisce.

Il costo massimo del procedimento cambia al variare del valore della lite (indicato sulla domanda di mediazione o, quando indeterminabile, stabilito dall'organismo di mediazione).

Per quanto riguarda gli organismi pubblici di mediazione (come le camere di commercio e gli ordini professionali), le soglie massime per il costo di mediazione sono cosi' fissate dal Ministero:

Valore della liteCosto massimo
mediazione facoltativa
Costo massimo
mediazione obbligatoria
fino a 1.000 euro65 euro43,33 euro
da euro 1.001 a euro 5.000130 euro86,67 euro
da euro 5.001 a euro 10.000240 euro160 euro
da euro 10.001 a euro 25.000360 euro240 euro
da euro 25.001 a euro 50.000600 euro400 euro
da euro 50.001 a euro 250.0001.000 euro666,67 euro
da euro 250.001 a euro 500.0002.000 euro1.333,33 euro
a euro 500.001 a euro 2.500.0003.800 euro2.533,33 euro
da euro 2.500.001 a euro 5.000.0005.200 euro3.466,67 euro
oltre euro 5.000.0009.200 euro6.133,33 euro

Le suddette soglie:
- sono soggette all'IVA ordinaria del 20%;
- aumentano del 20% se il mediatore formula una proposta di conciliazione, su richiesta delle parti o di propria iniziativa;
- aumentano in misura non superiore al 20% in caso di successo nella mediazione;
- possono essere aumentate in misura non superiore al 20% in caso di controversie particolarmente difficili o complesse.
- si riducono di un terzo se la controparte chiamata in mediazione non vi partecipa .
- non sono vincolanti per gli organismi privati di mediazione, che possono fissare liberamente le proprie indennita'. Resta fermo l'obbligo di prevedere la riduzione di un terzo se la mediazione e' obbligatoria.

Note:
- (*) per mediazioni obbligatorie si intendono tali quelle su una delle materie elencate al comma 1 dell'art.5 del d.lgs. 28/2010, ovvero diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari. Vi rientrano anche il condominio e il danno da incidenti stradali, anche se per queste due materie l'obbligatorieta' e' stata rimandata al Marzo 2012.
- se la mediazione e' obbligatoria si puo' essere esentati dal pagamento dell'indennita' se si ha diritto al gratuito patrocinio secondo quanto previsto dalla legge, presentando all'organo mediatore un'apposita dichiarazione.

Le spese di procedimento vanno pagate prima dell'inizio del primo incontro di mediazione, almeno per la meta'.
Esse riguardano l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri che vengono svolti. Non variano anche se cambia il soggetto mediatore o se ne vengono coinvolti altri.

In caso di successo della mediazione i costi sostenuti costituiscono credito d'imposta fino a massimo 500 euro. In caso di insuccesso e' detraibile dalle tasse solo la cifra massima di 250 euro.
E' il ministero della giustizia che comunica agli interessati, entro la fine di Maggio di ogni anno, il credito di imposta spettante e relativo alle mediazioni svolte l'anno precedente.

LA CAUSA
Come gia' detto l'obbligatorieta' della mediazione significa, in termini pratici, che non puo' essere intentata una causa senza prima aver tentato di trovare un accordo "amichevole" con le procedure previste dalla legge.

In caso contrario la causa deve essere rimandata, di almeno quattro mesi, ed il giudice detta alle parti un termine -di 15 giorni- entro il quale presentare domanda di mediazione.
Attenzione, pero', perche' l'irregolarita', ovvero il mancato tentativo di mediazione, deve essere formalmente contestata alla prima udienza, dallo stesso giudice che la rileva d'ufficio o dalla parte chiamata in causa. Se cio' non avviene la causa va avanti regolarmente. La causa e' rimandata anche nel caso in cui la mediazione risultasse iniziata ma non ancora conclusa.

In ogni caso il giudice puo', prima della discussione della causa (anche di appello), invitare le parti a procedere alla mediazione, con fissazione di una nuova udienza. Se le parti accettano il giudice da' loro 15 giorni di tempo per presentare la domanda di mediazione..

Il dibattimento, in termini pratici, parte da zero, perche' nella causa non sono utilizzabili dichiarazioni ed informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, a meno che non vi sia il consenso della parte che le ha fatte (o fornite). Su di esse. inoltre, non e' ammessa prova testimoniale ne' giuramento, nemmeno del mediatore.

Se la sentenza corrispondesse del tutto alla proposta del mediatore non accettata, alla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta vengono addebitate tutte le spese della causa e della mediazione fallita. E' facolta' del giudice decidere in tal senso anche nei casi in cui la sentenza corrisponda solo in parte alla proposta non accettata, se ricorrono gravi motivi che devono essere spiegati. Queste regole non si applicano, salvo accordo, alle mediazioni fatte davanti agli arbitri.

Nota:
E' importante rilevare che la domanda di mediazione interrompe gli eventuali termini di prescrizione per la presentazione della causa, che ripartono se il tentativo fallisce, iniziando il conteggio dalla data di deposito del verbale di mediazione.

NOTA PRATICA PER I CONSUMATORI

Alla luce delle novita' suddette, riassumiamo i punti che il consumatore deve tener presenti:

- l'obbligo di conciliazione prima dell'eventuale causa sussiste da anni anche nell'ambito TELECOMUNICAZIONI, quindi per contratti con gestori telefonici o di servizi di pay-tv.
Il riferimento sono i Corecom regionali, organi dell'Autorita' garante per le telecomunicazioni. Si veda per gli approfondimenti questa scheda: 
- anche negli ambiti dove non c'e' obbligo, come quello commerciale (contratti di acquisto merce, rapporti con negozi, etc.) o quello energetico (utenze elettriche e del gas), la conciliazione e' sempre consigliata, e il punto di riferimento restano le camere di commercio o il giudice di pace (servizio gratuito senza obbligo di assistenza legale).
- le nuove regole sulla conciliazione non impediscono al consumatore/utente di usufruire delle conciliazioni volontarie e paritetiche o alle procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi o dalle autorita' garanti (si veda per esempio la procedura di reclamo dell'Autorita' per l'energia e il gas: clilcca qui
- fare attenzione ai contratti che si firmano, perche' potrebbero esservi clausole che obbligano le parti, in caso di controversia, a tentare la conciliazione presso un determinato organismo, senza possibilita' di scelta. In questo caso l'oblligatorieta' e' dettata dal contratto.
- in termini generali, indipendentemente dall'obbligo o meno, la conciliazione in camera di commercio rimane quella di principale riferimento per l'utente/consumatore, sia considerando il fatto che questo organo si occupa di conciliazioni del consumatore gia' da anni, sia considerando che i costi sono sempre stati contenuti e tali rimangono, dovendosi applicare le tariffe ministeriali (vedi sopra). Non di rado, inoltre, le singole camere di commercio prevedono proprie riduzioni od agevolazioni per il consumatore che trova l'accordo con la controparte.

RIFERIMENTI NORMATIVI 
- Legge 69/2009 art.60 (delega al Governo) che ha recepito la Direttiva 2008/52/Ce
- D.lgs. 28/2010 GU 5/3/2010 in vigore dal 20/3/2010, applicazione obbligatoria dal 20/3/2011
- DM Ministero della Giustizia 18/10/2010 n.180 (decreto attuativo) che sostituisce, anche per quanto riguarda le indennita', il DM 23 luglio 2004 n.223
- Decreto Milleproroghe 2011, DL 225/2010 convertito nella legge 10/2011 articolo 2 comma 16 decies (proroga al 20/3/2012 l'obbligatorieta' della conciliazione in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti).
- D.lgs. 179/2007 "Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato,sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori"
- D.lgs.385/1993 art.128 bis (Testo unico bancario sull'Arbitro Bancario Finanziario)

LINK UTILI 
- Informazioni sul sito Ministero della Giustizia: clicca qui
- Elenco mediatori sul sito Ministero della Giustizia: clicca qui
- Conciliare in Camera di Commercio - tutte le informazioni ed i link utili 
Sito Unioncamere 
Scheda ADUC 
- Mediazioni in ambito di investimenti finanziari presso la CONSOB: clicca qui
- Mediazione in ambito bancario presso l'ABF- Arbitro Bancario Finanziario: clicca qui
- Condominio e mediazione - Articolo Aduc: clicca qui

martedì 22 marzo 2011

No Fly Zone

"No Fly Zone" in italiano vuol dire una zona in cui non si può volare. La risoluzione 1973dell'ONU si riferisce a questo. La sua applicazione in Libia è per lo meno estesa, presa un po' alla larga. Il primo intervento francese infatti ha colpito dei carri armati volanti vicino a Bengasi. Il carro armato volante è un'invenzione libica, la solita arma segreta dei dittatori, come la V2 di Hitler, il primo missile a distanza. Sarkozy non si è fatto sorprendere. Gli americani e gli inglesi hanno poi bombardato raso terra Tripoli e Sirte, in particolare si sono concentrati sul bunker volante di Gheddafi. Un'applicazione rigorosa della "No Fly Zone". Khamis, un figlio di Gheddafi, sarebbe stato ucciso a Tripoli. Testimoni oculari lo hanno visto mentre volava come Icaro nei cieli della Tripolitania a dispetto delle indicazioni delle Nazioni Unite. Se un ospedale si alzerà in volo, un missile tomahawk colpirà implacabile.

Da amici a traditori, dai baciamano ai raid aerei. . Intervista a Di Pietro


Sembra passata una vita ma sono trascorsi appena due mesi da quando Silvio Berlusconi, in occasione della firma del Trattato di amicizia italo-libico, riceveva il leader Muammar Gheddafi nella Capitale, riservandogli fastosi omaggi e un’abnegazione quasi imbarazzante per un presidente del Consiglio e per gli stessi italiani. Nessuno dimentica che quel Trattato, votato da quasi tutte le forze politiche tranne dall’IdV e pochi altri, stabilisce una reciproca difesa dei territori tra l’Italia e la Libia. Un’amicizia ostentata e poi schiacciata con la velocità della luce e già i nostri caccia e Tornado hanno preso il volo e hanno colpito Tripoli. E ancora non sappiamo chi è rimasto sotto quelle bombe. Allo stesso modo, il ministro degli Esteri,Frattini, che il 18 gennaio scorso, aveva addirittura definito il Colonnello Gheddafi, un modello di riformismo arabo, ora si appresta a congelare i suoi beni.
Non che sia considerato reato cambiare idea, ma qual è la posizione del governo in questa guerra? Insomma, si passa da un eccesso all’altro. Chiaro sintomo di una politica estera improvvisata e sempre supina alle altre potenze. Prima agli ordini di Gheddafi e poi dell’asse composto da francesi e inglesi che, man mano che passano le ore, si dimostrano sempre più interventisti, interpretando a proprio piacimento modalità e condizioni del mandato ricevuto dall’Onu attraverso la risoluzione 1973. Ieri, l’exploit di questa schizofrenia si è tradotto con le dichiarazioni del ministro della Difesa che ha affermato: “Non è intenzione dell’Italia di mettere caveat al proprio intervento”. In altre parole La Russa dice: non porremo limiti. Che per i nostri promotori guerrafondai vuol dire: piatto ricco mi ci ficco!.
Chiediamo che il governo, invece di blaterare a reti unificate, ponga subito la questione in Parlamento e chiarisca la sua posizione. Qualunque passo in più va affrontato nella sede preposta, ossia il Parlamento. Non esistono scorciatoie. Non bisogna andare oltre il mandato Onu, né interpretarlo a proprio uso e consumo.

lunedì 21 marzo 2011

Strada: “Bisognava pensarci prima. La guerra? Non si deve fare mai”

Intervista a Gino Strada di Wanda Marra

L'opinione pubblica tace e le coscienze dormono, ma secondo il leader di Emergency, nonostante sia stato preso alla sprovvista, "il movimento arcobaleno reagirà"“La guerra è stupida e violenta. Ed è sempre una scelta, mai una necessità: rischia di diventarlo quando non si fa nulla per anni, anzi per decenni”. Gino Strada, fondatore di Emergency (che tra l’altro proprio in questi giorni sta lanciando il suo mensile E, in edicola dal 6 aprile), mentre arriva il via libera della comunità internazionale all’attacco contro la Libia e cominciano i primi bombardamenti, ribadisce il suo “no” deciso alla guerra come “mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, citando la Costituzione italiana.

Che cosa pensa dell’intervento militare in Libia? Questo è quello che succede quando ci si trova davanti a situazioni lasciate incancrenire. L’unica cosa che auspico è che si arrivi in fretta a un cessate il fuoco. La risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu è molto ambigua nella formulazione: vanno adottate “tutte le misure necessarie per proteggere la popolazione civile”. Vuol dire tutto e niente.

Dunque, lei è contrario? Assolutamente. Il mio punto di vista è sempre contro l’uso della forza, che non porta da nessuna parte.

Ma allora bisogna stare a guardare mentre Gheddafi bombarda la sua popolazione? Sono un chirurgo. Non faccio il politico, il diplomatico, il capo di Stato. Non so in che modo si è cercato di convincere Gheddafi a cessare il fuoco. E poi le notizie che arrivano sono confuse e contraddittorie.

Però, alcuni punti sembrano chiari: che Gheddafi è un dittatore, contro il quale c’è stata una rivolta popolare e che sta massacrando i civili, per esempio…Che Gheddafi sia un dittatore è molto chiaro. Che stia massacrando i civili è chiaro, ma impreciso: lo fa da anni, se non da decenni. E noi, come Italia, abbiamo contribuito, per esempio col rifornimento di armi. Se il principio è che bisogna intervenire dovunque non c’è democrazia, mi aspetto che qualcuno cominci i preparativi per bombardare il Bahrein. Che facciamo, potenzialmente bombardiamo tutto il pianeta? Sia chiaro, non ho nessuna simpatia per Gheddafi, ma non credo che l’uso della violenza attenui la violenza. Quanti dittatori ci sono in Africa? Bisogna bombardarli tutti? E poi: con questo ragionamento, la Spagna potrebbe decidere di bombardare la Sicilia perché c’è la mafia.

Questo conflitto però viene percepito come intervento umanitario, più di quanto non sia accaduto, per esempio, con quelli in Afghanistan e in Iraq. Lei non crede che questo caso sia diverso da quelli?Ogni situazione è diversa dall’altra. I cervelli più alti del pianeta hanno una visione della politica che esclude la guerra. Voglio rifarmi a ciò che scrivono Einstein e Russell, non a ciò che dicono i Borghezio e i Calderoli. Sarkozy non mi sembra un grande genio dell’umanità. E dietro ci sono sempre interessi economici.

Ma qual è la soluzione?A questo punto è molto difficile capire cosa si può fare. Si affrontano le questioni quando divengono insolubili. A questo punto che si può fare? Niente, trovarsi sotto le bombe. Non è possibile che si ragioni sempre in termini di “quanti aerei, quante truppe, quante bombe”. Invece, magari avremmo potuto smettere di fare affari con Gheddafi.

Che cosa pensa della posizione italiana?Vorrei conoscerla. Frattini un paio di giorni fa ha detto che “il Colonnello non può essere cacciato”. Cosa vuol dire: che non si deve o non si può? Noi non abbiamo nessuna politica estera, come d’altra parte è stato ai tempi dell’Afghanistan e dell’Iraq.

Salta agli occhi come questa guerra stia scoppiando senza una vera partecipazione emozionale. E senza nessuna mobilitazione pacifista. Per protestare contro l’intervento in Afghanistan ci furono manifestazioni oceaniche in tutto il mondo.A Roma eravamo tre milioni.

E adesso dove sono quei tre milioni? Non è un dettaglio il fatto che le forze politiche che allora promuovevano le mobilitazioni, in Parlamento poi hanno votato per la continuazione della guerra. E, infatti, la sinistra radicale ha perso 3 milioni di voti.

Ma al di là della politica, l’opinione pubblica tace. Questa guerra è arrivata inaspettata: se andrà avanti sicuramente ci sarà una mobilitazione per chiedere che si fermi il massacro.

Inaspettata o no, il silenzio del movimento pacifista colpisce. Il movimento pacifista esiste e porta avanti le sue battaglie, da quella per la solidarietà, alla lotta contro la privatizzazione dell’acqua, al no agli esperimenti nucleari. E certamente si farà sentire per chiedere la fine del massacro.

Dunque, secondo lei non c’è un addormentamento delle coscienze?Certo che c’è, e non potrebbe essere il contrario. Abbiamo un governo guidato da uno sporcaccione, e nessuno dice niente. Ha distrutto la giustizia, e nessuno dice niente. Sono anni che facciamo respingimenti e si incita all’odio e al razzismo. Non sono cose che passano come gocce d’acqua.

domenica 20 marzo 2011

Ecco il piano per oscurare il referendum

 E ora tenteranno di imbavagliare i referendum: il cosiddetto regolamento Butti, già depositato nella sede della commissione parlamentare di vigilanza, sarà lo strumento per attuare il piano di oscuramento, per far saltare il quorum.

Chi si è assunto la responsabilità di affossare la mozione parlamentare che chiedeva una sola data per lo svolgimento delle elezioni amministrative e del referendum, si è assunto anche la responsabilità di ridare vigore al regolamento manette. Ci dispiace davvero che tra costoro ci sia anche il parlamentare radicale Marco Beltrandi che, in altre occasioni, ha invece sostenuto le campagne promosse , tra gli altri, da Articolo 21.

Tra qualche giorno, ovviamente speriamo di essere smentiti: Butti e la maggioranza lasceranno cadere gli emendamenti civetta, quelli relativi ai conduttori a rotazione, tanto per fare un esempio, ma riproporranno, pari pari, il testo dell’ultimo regolamento, quello votato a maggioranza che aveva determinato la chiusura di tutte le trasmissioni di approfondimento, tra cui Annozero Ballarò, e non contenti proporranno di chiudere anche le trasmissioni di satira e comunque di proibire in quegli spazi qualsiasi riferimento ai referendum. Per altro a fine maggio non poche trasmissioni avranno chiuso i battenti e così sarà più facile portare a compimento questa canagliata.

Lo faranno perchè sono terrorizzati, perchè sanno che le questioni relative al nucleare, all’acqua pubblica, al legittimo impedimento stanno a cuore a milioni di cittadini e, dunque, pur di evitare una sconfitta sono disposti a tutto, anche a una truffa mediatica che sia la premessa di una truffa elettorale. Naturalmente questi divieti non saranno estesi ai Tg, dove ormai, salvo le solite eccezioni, dilagano e il presidente da solo ha occupato uno spazio doppio rispetto a quello di tutte le opposizioni messe insieme.

Per queste ragioni non sarà sufficiente un’ordinaria battaglia di opposizione, ma sarà necessario contrastare questa legge bavaglio in tutte le forme possibili, in tutte le sedi, internazionali e nazionali. Articolo 21, insieme con Libera informazione e con chi ci vorrà stare, a cominciare da alcuni tra i più prestigiosi giuristi italiani, ha deciso di promuovere un comitato per la legalità repubblicana e per illuminare i referendum; il comitato si metterà a disposizione dei comitati referendari e delle singole associazioni , non solo per presentare gli esposti alle Autorità di garanzia, ma anche per chiedere agli stessi tribunali di tutelare il diritto dei cittadini ad essere informati in modo completo e rispettoso del pluralismo politico, sociale e scientifico, dal momento che i quesiti investono materie particolarmente delicate e decisive per il futuro della comunità nazionale e di ogni singolo cittadino.

Nel frattempo, ovviamente, ciascuno di noi metta a disposizione il suo sito, il suo blog ed ogni altro spazio utilizzabile per ospitare le voci dei promotori dei referendum. Le piazze per la Costituzione che hanno segnato la grandi manifestazione del 12 marzo hanno ora il dovere civico di promuovere la più ampia partecipazione a questo grande appuntamento democratico.