domenica 17 aprile 2011

Depenalizzazione dei reati di attentato alle istituzioni democratiche

Nel 2006, con la legge n.85 del 24 febbraio, durante il Governo Berlusconi, il Parlamento introduce modifiche al codice penale, nella parte in cui si difende lo Stato democratico da reati che possono sovvertirlo.  Le modifiche apportano una depenalizzazione dei reati come l'attentato alla Costituzione, l'associazione sovversiva, il vilipendio della nazione, delle istituzioni costituzionali...
Inoltre sono abrogati gli articoli relativi all'apologia sovversiva, alcuni reati contro il Presidente della Repubblica...

NUOVO TESTO
TESTO IN VIGORE
«Art. 241. - (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). –
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».
241. Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato.
Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato [ o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, è punito con la morte. ergastolo
Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.
«Art. 270. - (Associazioni sovversive).
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».
270. Associazioni sovversive.
Chiunque nel territorio dello Stato ] promuove, costituisce, organizza o dirige assciazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato , è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società (3).
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 64].
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento
«Art. 283. - Attentato contro la Costituzione dello Stato
Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».
283. Attentato contro la costituzione dello Stato.
Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni
«Art. 289. - (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali).
È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni».
289. Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali.
È punito con la reclusione non inferiore a dieci annI, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1. al presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2. alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette
290. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste , ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario , è punito«con la multa da euro 1.000 aeuro 5.000».
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione
290. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste , ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione
291. Vilipendio alla nazione italiana.
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con lacon la multa da euro 1.000 aeuro 5.000
291. Vilipendio alla nazione italiana.
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno a tre anni
«Art. 292. - (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato).
Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».
292. Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.
Chiunque vilipende la bandiera nazionale o di un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera
342. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito «con la multa da euro1.000 a euro 5.000».
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena «è della multa da euro2.000 a euro 6.000» se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato
.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente
342. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato
.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente
«Art. 299. - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero).
Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000».
299. Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero.
Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero , usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

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