mercoledì 9 febbraio 2011

Berlusconi: "giudizio immediato" ecco cosa è

Il giudizio immediato è un rito speciale caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare.
Il giudizio immediato può essere instaurato in seguito a richiesta del P.M. oppure in seguito a richiesta dell'imputato.
L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare, con un'istanza vincolante per il G.I.P., il quale è tenuto a disporre il giudizio omettendo tale fase processuale.
Perché il P.M. possa chiedere il giudizio immediato occorre l'evidenza della prova e che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova oppure che la persona, pur avendo ricevuto l'invito a presentarsi, non si sia presentata. Si ritiene che l'interrogatorio effettuato in sede di convalida dell'arresto o del fermo o l'interrogatorio di garanzia del sottoposto a misura cautelare siano comunque idonei a consentire l'instaurazione del rito speciale. La richiesta di giudizio immediato deve essere trasmessa alla cancelleria del giudice per le indagini preliminarientro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato. Il termine di novanta giorni non è tuttavia ritenuto perentorio dalla giurisprudenza quanto all'esercizio dell'azione penale nelle forme qui descritte, è ritenuto vincolante solamente per quanto riguarda il compimento delle indagini dalle quali emerga l'evidenza della prova.
Il D.L. n. 92/2008, conv. in L. n. 125/2008 ha introdotto una nuova ipotesi di giudizio immediato al comma 1-bis dell'art. 453 c.p.p., definita "custodiale". Il P.M. richiede il giudizio immediato anche quando l'indagato si trovi in stato di custodia cautelare in carcere, entro 180 giorni dall'esecuzione del provvedimento di custodia, purché sia definito il procedimento di riesame o questo non sia stato esperito in termini, a condizione che ciò non pregiudichi gravemente le indagini. Il G.I.P. cui è presentata la richiesta è tenuto a rigettarla se nel frattempo la misura cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Con la richiesta viene trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato oppure rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al P.M.
Il decreto di giudizio immediato, che deve contenere l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), viene comunicato al P.M. e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
Se il reato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di questo rito, si procede separatamente.
Se la riunione risulta indispensabile, il rito ordinario prevale.
Se la richiesta proviene dall'imputato, occorre che l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza preliminare presenti in cancelleria una dichiarazione con la quale rinuncia all'udienza e richiede il giudizio immediato.
Se la richiesta di giudizio immediato proviene dal P.M., l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.

fonte Wikipedia

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