sabato 25 giugno 2011

Intercettazioni, il giro di vite Mastella: niente pubblicazione fino al processo


Approvato alla Camera nella scorsa legislatura quasi all'unanimità. Si è poi arenatosi a Palazzo Madama. Ora lo ha rispolverato Silvio Berlusconi. Ecco cosa prevedeva

MILANO - Divieto di pubblicazione totale delle intercettazioni sino all'inizio del processo, creazione di un archivio riservato per custodirle istituito presso ogni Procura, ammenda fino a 100mila euro o in alternativa carcere fino a 30 giorni per i giornalisti che violano la legge. Sono le principali novità che introduceva il ddl Mastella approvato alla Camera nella scorsa legislatura quasi all'unanimità e poi arenatosi a Palazzo Madama. Rispolverato da alcuni esponenti dal Pdl e dallo stesso presidente del Consiglio Silvio Berlusconi come possibile soluzione per un giro di vite sulle intercettazioni, è tornato d'attualità con l'inchiesta sulla cosiddetta P4. Ecco che cosa prevedeva
DIVIETO DI PUBBLICAZIONE - L'articolo 1 del ddl vieta «la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell`udienza preliminare». Inoltre «è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell`udienza preliminare». Se si procede al dibattimento, «non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni o dei quali sia data lettura in pubblica udienza».
SANZIONI - Chiunque rivela notizie sugli atti del procedimento coperti da segreto è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se a commettere il fatto è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio la pena è aumentata rispettivamente da 1 a 5 anni e da 6 mesi a 2 anni. Per i giornalisti che pubblicano atti del procedimento o intercettazioni telefoniche coperte da segreto scatta l'ammenda da 10mila a 100mila euro o in alternativa la reclusione fino a 30 giorni.
ARCHI
VIO RISERVATO - Presso la procura della Repubblica è istituito l`archivio riservato tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, o di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all`archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l`indicazione della data, dell`ora iniziale e finale dell`accesso e degli atti contenuti nell`archivio di cui è stata presa conoscenza. il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell`archivio.


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