sabato 15 gennaio 2011

L'età del consenso in Italia

In Italia l'età del consenso è fissata a 14 anni[2], ma può salire o scendere a seconda dei casi. Infatti sale a 16 anni se uno dei due partner ha qualche forma di autorità o convivenza sul/la partner più giovane, ad esempio nel caso di insegnanti, catechisti, educatori, fratelli e/o sorelle maggiori, assistenti sociali, medici curanti e pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. L'età sale a 18 anni (seppur con pene previste minori rispetto agli altri casi) se il fatto è compiuto dal genitore (anche adottivo), da un parente o dal tutore, o da una persona che convive con questi, nei confronti di un minore cha ha comunque compiuto 16 anni ed avviene abusando dei poteri connessi alla propria posizione; scende, invece, a 13 anni se i due partner sono entrambi minorenni, a condizione che vi sia una differenza d'età non superiore a 3 anni.[3]
Qualsiasi atto sessuale compiutosi con una persona di minore età rispetto a quella prevista (a seconda dei casi riportati sopra) è considerata reato anche se il minore è consenziente: in quest'ultimo caso, infatti, si identifica il reato di atti sessuale con minorenne riconosciuto dall'articolo 609-quater del Codice Penale, penalmente perseguibile secondo le modalità descritte dall'articolo 609-septies (generalmente, se vi è stato il consenso del minore, è punibile a querela della persona offesa, ma vi sono casi in cui può essere punibile d'ufficio).
L'età minore degli anni 10 costituisce un'aggravante, e in questo caso si procede sempre d'ufficio, senza il bisogno di una querela.
È inoltre illegale compiere atti sessuali in presenza di una persona minore degli anni 14 con l'intenzione di farla assistere, anche se la persona minorenne non partecipa a questi atti: in questo caso sussiste il reato di corruzione di minorenne ai sensi dell'articolo 609 quinquies.
Infine, la legge non permette di offrire denaro o regali, a un/a minorenne per indurla/o ad atti sessuali, pertanto sono illegali i rapporti di prostituzione con una persona minore di 18 anni.
La verifica dell'età del/la partner minore spetta al/la partner maggiore. L'articolo 609 sexies specifica che:
« Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. »
In Italia, a differenza di quanto accade in altri ordinamenti, la legge non distingue fra età del consenso per gli attieterosessuali e per quelli omosessuali; inoltre è uguale sia per i maschi che per le femmine.
I rapporti senza il consenso di entrambe le parti sono sempre vietati, a qualunque età: in questo caso, infatti, si parla di vera e propria violenza sessuale, riconosciuta come reato dall'articolo 609-bis del Codice Penale, perseguibile (come i precedenti reati) nelle modalità descritte dall'articolo 609-septies. In base alla novella normativa del 2006, è sempre perseguibile d'ufficio se viene commessa nei confronti di una persona al di sotto dei 18 anni (quindi, su un/una minorenne).
Come per qualsiasi altro reato, non si può procedere nei confronti del reo se questi non è imputabile (ovvero se non ha la capacità di intendere e di volere, o se non ha ancora compiuto i 14 anni di età).
È da notare che con le modifiche apportate con la Legge 6 febbraio 2006, n. 38[4] che, tra le altre cose, hanno sostituito all'articolo 600-ter primo comma del codice penale (che punisce la produzione di materiale pornografico con minori)
« Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni »
(articolo 600-ter primo comma vecchia formulazione)
con
« Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 »
(articolo 600-ter primo comma)
Cambiando lo "sfruttamento" con il mero "utilizzo", sono ora considerate reato anche le riprese o fotografie"pornografiche" realizzate consenzientemente, anche se senza fine di diffusione, da persone che abbiano raggiunto l'età del consenso, ma di cui almeno una sia ancora minorenne (o da un singolo minore), pur essendo teoricamente le attività sessuali raffigurate perfettamente legali dal punto di vista dell'età del consenso.

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